SVOLTA dal TAR per i TITOLI ESTERI su SOSTEGNO
[musica]
Cari docenti, amici di Scuola Informa,
buongiorno. Un appuntamento a voi caro,
quello dei titoli esteri. Oggi ne
parliamo perché in data luglio 2026,
quindi nella giornata di ieri, il TAR
Llazio ci ha riservato una bellissima
sorpresa con sei sentenze gemelle
prodotte e pronunziate in favore del
nostro studio, cui ne ha fatto seguito
un'altra in data odierna 2 luglio 2026.
Il TAR ha bacchettato il Ministero
dell'Istruzione del merito in modo
appunto pesante attraverso una sentenza
lunga, dettagliata e millimetrica,
accogliendo tutte le nostre doglianze
anche in relazione alla nozione ormai
nota dei cosiddetti titoli propri.
Parliamo di un titolo conseguito presso
un'università estera spagnola. Detto
questo, esprimiamo grande soddisfazione
perché si tratta di una pronunzia che,
contrariamente a quelle che avevamo
precedentemente ricevuto e che comunque
tutelavano la posizione del docente
interessato, ha determinato una
valutazione a largo spettro, incamerando
altri motivi di doglianza per noi
essenziali e fondamentali. Si tratta di
procedimenti di diniego, quindi erano
dei rigetti giunti ai nostri eh clienti
nel 2021, quindi parliamo di un tempo
particolarmente lungo, siamo proprio
all'inizio di questa lunga maratona sui
titoli esteri, però questo vi fa capire
come una tutela processuale oggi
efficace può determinare, garantire il
mantenimento della vostra posizione in
GPS, la salvaguarda salvaguardia del
vostro contratto a tempo determinato al
30 giugno che avete ottenuto in quanto
inseriti in prima fascia
GPS con riserva per la classe di
concorso sostegno. Quindi la tutela
processuale in alcuni casi è
fondamentale perché va a determinare la
dormienza del vostro diritto
garantendovi un posizionamento in GPS in
qualità di docenti destinatari di
contratti a tempo determinato per la
classe di concorso sostegno. Detto
questo, entrando appunto nel merito
della questione, cerchiamo di capire,
perché ce l'ho qua e quindi l'abbiamo
stampata, quali sono i punti nevralgici
e fondamentali di questo provvedimento e
perché questo provvedimento ovviamente
non produce effetti soltanto nei
confronti dei nostri ricorrenti, ma è
sicuramente un precedente
giurisprudenziale che potrà essere
servit che potrà essere utilizzato da
tutti per tutelare la propria posizione.
Partiamo da un presupposto. Oggi non
esistono decreti di riconoscimento di
titoli esteri per la materia sostegno.
Il MIM non emette questi provvedimenti.
I diciamo binari di applicazione sono
due. O vi giunge un rigetto, un diniego
che dovete impugnare se non volete
perdere tutto dinanzi al TAR entro 60
giorni. Non si fa decorrere questo
termine ovviamente ma si procede
immediatamente. Il rigetto deve essere
preceduto da un prerrigetto che va in
questo caso riscontrato entro 10 giorni.
Se manca il prerigetto, già c'è un
motivo di legittimità perché si è
interrotto un principio fondamentale che
è quello del contraddittorio
amministrativo, dialogo tra pubblica
amministrazione e cittadino. Quindi
prima di rigettare la mia pratica devi
mettermi nelle condizioni di difendermi.
E qui il prerigetto giunge in soccorso
dell'interessato. Poi chi non ha
ricevuto nulla invece ricade nella
posizione del silenzio in adempimento
che diviene rigetto, non silenzio a
senso. Quindi state attenti se non
ricevete un rigetto che in questo caso
va impugnato al TAR e che poi porterà a
questa pronuncia definitiva, dovete
calcolare il termine di un anno e 120
giorni da quando avete fatto la domanda
di riconoscimento. Se volete
informazioni su questo aspetto però
potete contattarci tramite i canali di
riferimento interessati. Andiamo alla
sentenza. La sentenza è stata pubblicata
il primo luglio 2026, quindi è, diciamo,
freschissimo. È una sentenza che
analizza in modo dettagliato ogni
aspetto fondamentale delle doglianze che
noi abbiamo evidenziato passo dopo
passo. però voglio farvi vedere, vi
voglio appunto determinare quali sono
gli elementi fondamentali
che hanno spinto il TAR a
[schiarire la voce] decretare
l'illegittimità e l'operato del
Ministero. Secondo il TAR il ricorso
merita accoglimento in quanto le
obiezioni rivolte dal nostro studio
relative al riconoscimento del titolo
non resistono a un esame di legittimità
per assorbenti ragioni. Innanzitutto il
TAR evidenzia che il provvedimento
impugnato, quindi il provvedimento di
rigetto con relativo ovviamente al
titolo conseguito appunto in Spagna
determina una negazione espressa dal
Ministero secondo cui in Spagna
l'istante non è insegnante di sostegno,
non essendo in possesso né del titolo di
maestro né di una laurea ad indirizzo
psicopedagogico appostamente previsti
dal governo spagnolo.
ma di un mero titolo proprio, non
abilitante in quanto titolo non
ufficiale. Quindi entriamo nel merito
della vicenda titoli propri. Il TAR, in
particolar modo, in relazione, appunto,
eh a questo elemento,
al termine di questa disamina di circa
20 pagine, una sentenza lunghissima
che ci ha dato grande, diciamo,
soddisfazione,
determina un principio fondamentale.
parte ricorrente, quindi la nostra
cliente, fa valere l'irrilevanza della
differenza apposta dall'amministrazione
tra titoli propri e titoli ufficiali,
laddove i titoli propri hanno valore sul
mercato del lavoro, ma non danno accesso
a un livello accademico superiore perché
non ufficiali e quindi non abilitanti.
Come però già chiarito è in accoglimento
delle doglianze
della parte ricorrente, non può dunque
essere ritenuto stativo al
riconoscimento dell'eventuale
equipolenza. la richiamata differenza
tra titoli ufficiali e titoli propri
perché il ministero deve valutare in
concreto all'esito di appropriate
istruttorie e motivazione. Previo parere
del Ministero dell'Università della
Ricerca se il percorso di
specializzazione seguita in Spagna
dall'interessato possa conferire la
legittimazione all'esercizio
dell'attività di specializzazione.
Quindi il TAR vi sta dicendo che questa
distinzione che il Ministero appone da
anni e che comunque ricalca i principi
anche la sentenza della Corte di
Giustizia di fatto non ha alcun valore,
quindi è una distinzione che il
Ministero richiama meccanicamente e in
modo ovviamente illegittimo. Quindi
titoli propri e titoli ufficiali non
importa, bisogna valutare il percorso di
studi completo effettuato da voi
docenti. Se non c'è questa valutazione,
il Ministero può arrivare pure alle
stelle, può dire appunto che vi è questa
grande distinzione, ma dal punto di
vista della giurisprudenza del TAR non
ha alcun tipo di valore. Peraltro il TAR
sostiene un elemento fondamentale
evidenziato anche in relazione a una
nostra doglianza. Tali valutazioni
paiono non tener conto di quanto risulta
della documentazione versata in atti in
modo diligente dalla ricorrente, dalla
quale risulta la durata del corso pari a
1500 ore e le materie seguite per le
quali si rileva una diffusa
sovrapposizione delle materie
approfondite nel percorso spagnolo con
gli insegnamenti.
semplificatamente si legge nella
documentazione allegata psicologia dello
sviluppo dell'educazione, modelli di
apprendimento neuropsicologia giovanile,
educazione speciale, approccio
metacognitivo e cooperativo, educazione
speciale, insegnamento della disabilità
intellettuale, dei disturbi pervasivi
dello sviluppo nella scuola secondaria.
Quindi in relazione appunto al corso di
15 ore ai documenti da noi allegati e
anche una perizia tecnica, diciamo, che
viene inserita all'interno dei nostri
ricorsi, siamo riusciti a dimostrare
questo importantissimo aspetto. Nuova
accolta anche la toglianza che parte
ricorrente fa valere sulla legittima
mancata assegnazione delle misure
compensative perché a fronte delle
differenze rilevate tra i due percorsi
il Ministero non ha preso in
considerazione la possibilità siccome
volta a compensare le diversità di
formazione riscontrate attraverso misure
compensative determinando una grave
disparità di trattamento con i cittadini
italiani che per accedere
all'insegnamento sul sostegno in Italia
seguono il percorso formativo
universitario come disciplinato dal DM
30 settembre 2001. Quindi il TAR sta
dicendo che i docenti che hanno
conseguito un'abilitazione estera nella
fattispecie in Spagna stanno subendo una
discriminazione rispetto ai cittadini
italiani che hanno determinato un
percorso formativo in Italia. Questo è
un elemento importantissimo ed evidenzia
la disparità di trattamento. Altro
elemento che molti dicono "Ah, ma c'è la
sentenza eh della Corte di Giustizia".
Questa sentenza fondamentalmente va a
determinare che non spetta
assolutamente, diciamo, nulla in
relazione titoli propri titoli
ufficiali, no? Perché il TAR, proprio al
punto 5 di questa sentenza, stabilisce,
vista la natura di rimensure esaminate
che consente di ritenere assorbite
quelle non esaminate anche per il
sopraggiungere alla sentenza della Corte
di Giustizia Europea del 20 novembre
2025 come soprar richiamata. Quindi
diciamo che il TAR non ne tiene
minimamente conto a chiare lettere
fondamentalmente.
Quindi rispondiamo a tutti coloro i
quali hanno forti perplessità, parlano
di indire che bisogna fare eccetera
eccetera. Sì, in dire un percorso, ma
non tutti ci rientrate, peraltro è un
percorso a pagamento. Io non vedo il
motivo per cui bisogna sborsare dei
quattrini per un qualcosa che di diritto
è scritto nero su bianco. Quindi le
misure compensative sono gratuite,
diciamo, sono universali, non hanno
natura concorsuale, tutti possono
accedere, non vi sono limitazioni che
vengono poste in essere con dei decreti
attuativi. La direttiva comunitaria è
presente. il nostro Stato deve
ovviamente sottostare anche alla
normativa sovranazionale e quindi il
Ministero in qualche modo dovrà farsene
una ragione e laddove si dica che sì,
poi il Consiglio di Stor ribalta tutto,
ricordiamo sempre che c'è la CEDU, la
Corte Europea dei Diritti dell'Uomo dove
noi già stiamo depositando a raffica
tantissimi ricorsi e il mio consiglio,
quindi, è quello di attenzionare in modo
individuale e personale ogni singola
pratica e di valutare con un legale
esperto in materia di titoli esteri
che non proponga calderoni collettivi
perché la vostra situazione personale,
come in questi casi, perché si tratta di
sentenze sì gemelle, ma che sono
esaminate in relazione alle perizie, ai
documenti tecnici di ogni ricorrente.
Quindi c'è una cura molto meticolosa e
maniacale in relazione a queste
posizioni, può fare la differenza. Noi
rimaniamo a vostra disposizione e ci
aggiorniamo al prossimo incontro.
Yeah. [musica]
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